Analisi giuridica e approfondimento sulla storica decisione del Tribunale Amministrativo Regionale.
Grazie all’intervento della Associazione Coordinamento Camperisti: https://www.coordinamentocamperisti.it/ il settore ha ottenuto una fondamentale vittoria per il mondo del turismo itinerante ridefinisce i confini del potere regolamentare dei Comuni. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa (TRGA), Sezione Autonoma di Bolzano, ha accolto il ricorso dell’Associazione Camperisti, annullando definitivamente il divieto di sosta notturna imposto nel territorio di Selva di Val Gardena.
La vicenda, le cui radici risalgono a un iter amministrativo avviato nel 2024, si è conclusa con una pronuncia che segna un precedente giurisprudenziale di estremo rilievo per l’intera categoria dei camperisti e dei possessori di autocaravan in Italia. Al centro della controversia vi era l’ordinanza locale che precludeva il parcheggio nelle ore notturne, una misura standard spesso adottata dai presidi comunali ma frequentemente in contrasto con le tutele superiori previste dall’ordinamento nazionale.
Le motivazioni della sentenza: vizio di incompetenza
Il nucleo giuridico della decisione del Tribunale Amministrativo si fonda sulla rilevazione di una palese incompetenza da parte del Consiglio Comunale nell’emanazione del provvedimento restrittivo. Secondo l’orientamento consolidato della giustizia amministrativa, le limitazioni alla circolazione e alla sosta devono rispondere a stringenti e comprovate esigenze di viabilità, sicurezza o tutela ambientale, e non possono tradursi in un divieto generalizzato e discriminatorio mirato a una sola categoria di veicoli.
La pronuncia ribadisce implicitamente la gerarchia delle fonti normative: i regolamenti locali non possono scavalcare i principi cardine stabiliti dal Codice della Strada, che all’Articolo 185 equipara espressamente le autocaravan agli altri autoveicoli agli effetti della sosta, qualora il veicolo poggi sulle sole ruote e non emetta scarichi propri.
PRINCIPIO CHIAVE: I Comuni non possono emettere divieti preventivi o generalizzati basati esclusivamente sulla tipologia di veicolo (autocaravan), qualora la condotta si configuri come sosta regolare e non come campeggio all’aperto.
Un precedente decisivo contro i divieti illegittimi
Questo pronunciamento offre uno strumento di tutela formidabile per contrastare la proliferazione di cartelli e ordinanze “anti-camper” che si registrano in diverse località turistiche italiane. La sentenza chiarisce che la regolamentazione del territorio non può trasformarsi in una preclusione arbitraria del diritto di sosta, specialmente quando l’atto amministrativo presenta vizi di forma o carenze istruttorie da parte degli organi consiliari.
Per la comunità dei viaggiatori, l’esito di questo ricorso rappresenta la conferma che la difesa del legittimo diritto alla sosta itinerante, se condotta nelle sedi opportune e con un rigoroso impianto legale, trova pieno riconoscimento di fronte alla magistratura amministrativa.
Nota editoriale: La presente ricostruzione si basa sulle risultanze oggettive del provvedimento emesso dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano, come originariamente documentato e segnalato dalla testata giornalistica ilDolomiti.it.
